FONTE VERIFICATA: Corte Suprema di Cassazione – SentenzeWeb
I sistemi informatici che elaborano profili reputazioni devono far conoscere il funzionamento dell’algoritmo agli interessati del trattamento automatizzato.
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, sentenza numero 14381 anno 2021 pubblicata il 25/05/2021, ha stabilito che, le piattaforme web che si occupano di creare profili reputazionali degli utenti, devono necessariamente far conoscere l’algoritmo di funzionamento agli interessati e che questo funzionamento deve essere oggetto di un consenso espresso specificatamente da quest’ultimi, ritenendo dunque insufficiente una informativa generica che non include questo dettaglio, pena la illeceità del trattamento.
La Cassazione ha quindi accolto il ricorso del Garante della Privacy nei confronti di un’Associazione ONLUS, secondo il Garante infatti il sistema di tracciatura era in grado di incidere pesantemente sulla rappresentazione economica e sociale di un’ampia categoria di soggetti.
La Cassazione si è dunque così espressa:
…in tema di trattamento di dati personali, il consenso è validamente prestato solo se espresso liberamente e specificamente in riferimento a un trattamento chiaramente individuato; ne segue che nel caso di una piattaforma web (con annesso archivio informatico) preordinata all ‘elaborazione di profili reputazionali di singole persone fisiche o giuridiche, incentrata su un sistema di calcolo con alla base un algoritmo finalizzato a stabilire i punteggi di affidabilità, il requisito di consapevolezza non può considerarsi soddisfatto ove lo schema esecutivo dell’algoritmo e gli elementi di cui si compone restino ignoti o non conoscibili da parte degli interessati…
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14381 Anno 2021 (.pdf 296 kb)
Questo post è stato modificato l'ultima volta il 31 Maggio 2021 17:07