Per adeguare la tua attività al nuovo regolamento UE 2016/679, Beet.it S.r.l. offre un servizio di assistenza e consulenza alla compliance che viene erogato in cinque fasi operative successive. Le fasi prevedono nel dettaglio le seguenti attività:
Cosa è il GDPR?
Con decorrenza dal giorno 25 maggio 2018, è entrato in applicazione il GDPR (General Data Protection Regulation) – Regolamento Europeo 2016/679 che stabilisce nuove norme sul tema della privacy.
Il GDPR disciplina in maniera innovativa il trattamento di tutti i dati personali, con finalità di protezione delle libertà e dei diritti delle persone fisiche residenti a qualsivoglia titolo nell’Unione Europea; la suddetta disciplina introduce novità per tutti i soggetti interessati anche in materia di sanzioni previste in caso di inottemperanza e/o di violazione.
Cosa c'è da sapere sul Regolamento EU 2016/679
Nuovo Regolamento
Il Nuovo Regolamento, sostituisce il “Codice Privacy” in vigore dal 1º Gennaio 2004 e ri-definisce le figure di Titolare e Responsabile attribuendo loro obblighi ulteriori rispetto a quanto previsto dall’attuale Direttiva 95/46 e dal Codice Privacy.
Violazioni e Sanzioni
La violazione delle disposizioni del regolamento è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie, inasprite rispetto alle precedenti norme privacy, fino a 20 milioni di Euro, o per le imprese, fino al 4% del fatturato totale annuo dell’esercizio precedente.
Soggetti Interessati
I soggetti interessati al nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy sono le imprese, gli enti, i professionisti, le associazioni, etc., di qualsiasi dimensione, muniti oppure no di personale dipendente e/o equiparato, che detengano o trattino dati personali, e che pertanto sono chiamati ad adeguarsi con tempestività alle nuove disposizioni di legge, sotto pena della possibile irrogazione di sanzioni, che possono arrivare anche ad importi rilevanti.
Obblighi del Titolare
Il Titolare ha un ruolo più proattivo e obblighi più pregnanti, finalizzati non soltanto al formale rispetto delle regole, ma anche all’adozione di tutti gli accorgimenti tecnici e organizzativi necessari a garantire la compliance effettiva dei trattamenti, anche sotto il profilo della sicurezza. L’assenza o inefficacia delle procedure costituisce per il Titolare fonte di responsabilità (principio di rendicontazione o di “accountability”, artt. 24 e 32).